Repubblica Italiana

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
John von Neumann


Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d’istruzione Secondaria Superiore
J. von Neumann
Sede centrale: Via Pollenza, 115 - 00156 ROMA – Tel. 06.1211.23.265
Succursale: Via del Tufo, 27 – 00158 ROMA – Tel. 06.1211.27.390

Cod. Fisc. 97197030584 – Cod. univoco UFO7AY – Codice tesoreria unica 348 0315980
Cod. Mecc. Istituzione Scolastica RMIS022001 - ITT/LS S.A. J. von Neumann RMTF02202E

ITT Rebibbia RMTF02201D - ITE Rebibbia RMTD022017 - IPSC Rebibbia RMRC02201X - ITT Corso Serale RMTF02250T
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Circolare n. 396/21

Roma il 31-08-2021

 

Al Dsga
Ai Docenti
Al Personale ATA
 

Oggetto: Disposizioni di servizio

PROTOCOLLO CERTIFICATO VERDE

Premessa

In base al DL 52 /2021 art 9 ter, dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere - con obbligo di esibizione - la certificazione verde COVID-19 anche nota come CERTIFICATO VERDE.
L'Istituto Scolastico, in persona del Dirigente, quale titolare del trattamento relativo alla sola fase di verifica del CERTIFICATO VERDE, anche ai sensi dell'art 13 GDPR comunica al personale quanto segue, rinviando per ogni altra informazione all'informativa privacy presente sul sito della scuola.


1.Come Ottenere il CERTIFICATO VERDE

Il CERTIFICATO VERDE viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto inseguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

NB: La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.


2. Soggetti che non possono avere il CERTIFICATO VERDE

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.
In questi casi - comprovati - è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verdeCOVID-19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso, nel caso che ci interessa, ai luoghi di lavoro.

 

3. Chi Deve Verificare la Presenza del CERTIFICATO VERDE

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.
Tale verifica può, dal Dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.
In caso di assenza o impedimento del personale formalmente delegato, il Dirigente scolastico/DSGA/Coordinatore di plesso o loro sostituti provvederanno, anche per le vie brevi, ad incaricare un sostituto temporaneo per garantire la continuità del controllo.
I soggetti delegati della verifica avranno il compito di fare entrare nell’istituto solo ed esclusivamente i lavoratori muniti di CERTIFICATO VERDE o di documento parificato ai sensi del punto 2 del presente documento.
Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto infra per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo.

 

4.Come Verificare l'Esistenza di CERTIFICATO VERDE

  • Chiedere a tutto il personale, al momento dell'ingresso, l'esibizione del CERTIFICATO VERDE (che può essere elettronico o cartaceo);
  • Verificare il CERTIFICATO VERDE con l'utilizzo della app "VerificaC19";
    La app fornisce 3 tipologie di risultati:
    schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
    schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
    schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
  • Richiedere documento per verificare corrispondenza con il nome di cui al Green Pass.

NB: I dati di cui al documento di identità come anche quelli presenti nel CERTIFICATO VERDE non devono in alcun modo essere annotati. Solo in caso di mancanza di CERTIFICATO VERDE annoterà il motivo che ha impedito al lavoratore di entrare nell’edificio scolastico, comunicandolo allo stesso anche in modo scritto, tempestivamente (anche via posta elettronica) per il tramite della segreteria del personale. Ad eccezione del caso di mancanza di CERTIFICATO VERDE nessun dato verrà in alcun modo raccolto o archiviato.


5. Come Scaricare la App"VerificaC19

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM 17 giugno2021).
I soggetti delegati per la verifica dovranno quindi scaricare sul proprio device la app VerificaC19;
L'App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore;
Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo.


6. Mancanza di CERTIFICATO VERDE

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola (CIRC 1237 MIUR).
Non solo: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
In caso di mancanza di CERTIFICATO VERDE si annoterà su apposito registro il motivo che ha impedito al lavoratore di entrare nell’edificio scolastico, comunicandolo allo stesso anche in modo scritto, tempestivamente (ad esempio, via posta elettronica)
per il tramite della segreteria del personale.


7. Misure di Sicurezza

Si ricorda infine che dal 1 settembre, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita', le seguenti misure minime di sicurezza:

  1. e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
    attivita' sportive;
  2. e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno
    un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non loconsentano;
  3. e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.


8. Per i Soggetti Delegati

Alla luce di tutto quanto sopra, i soggetti delegati dal Dirigente scolastico ai fini della verifica dell'esistenza dei CERTIFICATO VERDE del personale, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui al presente documento il quale deve considerarsi anche quale integrazione dell'atto di designazione già a suo tempo consegnato a tutto il personale e rinvenibile anche sul sito internet della scuola alla sezione privacy.


9. Trattamento dati

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art 13 GDPR si precisa anche quanto segue.
Titolare del Trattamento, per la sola fase di verifica, è l'Istituto Scolastico in persona del Dirigente.
Il Titolare, nell'ambito del processo di verifica non raccoglierà alcun dato (adeccezione dei casi in cui sia necessario giustificare l'assenza dal lavoro). Il verificatore si limiterà a utilizzare la app VerificaC19 per autorizzare l'ingresso a scuola da parte del lavoratore.
La app in questione consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM
17 giugno 2021).
Nessun dato verrà registrato, pertanto, non esistono termini di conservazione.
Il lavoratore è obbligato a mostrare il green pass, in mancanza non potrà accedere all'edificio.
La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati è evidentemente di derivazione legislativa.
Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss del GDPR oltre alla possibilità di presentare una segnalazione al Garante della Privacy.
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia all'informativa per dipendenti pubblicata sul sito della scuola.

 

  Il Dirigente Scolastico
Serafina Di Salvatore
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

Amministrazione Trasparente

Albo Istituto

Notizie

URP

I.I.S.S. J. von Neumann

centralino sede via Pollenza: 06.1211.23.265/266
centralino sede via del Tufo: 06.1211.27.390/391

e-mail: rmis022001@istruzione.it
pec: rmis022001@pec.istruzione.it

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